Elaborato dai legali del Progetto Ultrà (21 febbraio 2002)
Con due recenti sentenze la Suprema Corte è intervenuta sull'obbligo di firma, durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive, riaffermando alcuni diritti basilari.
La prima decisione (che ha goduto di una certa eco anche sui quotidiani nazionali e sui periodici di settore),
depositata il 16 gennaio 2002, interviene su una vicenda che ha visto, con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma,
convalidare il provvedimento del Questore di Roma emesso ai sensi dell'art.6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n.401
(e successive modifiche).
L'atto del Questore viene notificato al padre di un tifoso ultrà alle ore 11.30 del 28 aprile 2001. Alla stessa data,
pochi minuti più tardi, il G.I.P. convalida la prescrizione, che prevede l'obbligo per il giovane di presentarsi presso
gli uffici di polizia mezz'ora dopo l'inizio di ciascun incontro sportivo, per un periodo di un anno.
I motivi del ricorso sono diversi: 1) per prima cosa, si eccepisce l'impossibilità di aver potuto esercitare il
proprio diritto di difesa; 2) in secondo luogo, si rileva l'assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza di
convalida emessa dal G.I.P; 3) infine, si solleva un'eccezione di costituzionalità dell'art.6 summenzionato in
rapporto agli artt.3 e 24 Cost.
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e dichiarando l'inefficacia della misura disposta
nei confronti del tifoso!!!
Si è riconosciuto che nel caso portato all'attenzione della Corte di Cassazione vi è stata una violazione del diritto
di difesa, perché non è stato concesso all'interessato un tempo adeguato per prospettare al G.I.P. una propria memoria
o deduzione, procedendo alla convalida lo stesso giorno della notifica del provvedimento del Questore.
Inoltre, la Cassazione ha ravvisato che l'ordinanza del G.I.P. è carente di motivazione sull'esistenza dei presupposti che hanno dato origine alle prescrizioni (vedi: diffida ed obbligo di firma) e sull'effettiva pericolosità del tifoso, visto che è stato utilizzato un modulo prestampato, nel quale ci si è limitati ad enunciare "dagli atti trasmessi devono dirsi sussistenti i presupposti richiesti per l'emanazione del provvedimento".
La seconda sentenza (III sez., 28 gennaio 2002, n.3060) interviene nuovamente su un ricorso presentato da un tifoso,
al quale sono stati notificati sia la diffida che l'obbligo di firma, senza che neppure questa volta fosse stato
garantito l'effettivo intervento della difesa.
Il motivo, sul quale si è poi concentrata la Corte, possiede ben altro spessore. La difesa ha, infatti, eccepito la
legittimità costituzionale (!!!) dell'art.6 della legge 401/1989, in rapporto alla norma costituzionale (art.13 Cost.)
che disciplina i casi tassativi in cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare in via provvisoria provvedimenti
di restrizione della libertà personale. Il contrasto è evidente perché la norma costituzionale esige che le iniziative
che comprimono la libertà personale altrui siano assunte solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza,
mentre l'art.6 conferisce al Questore il potere di emettere i divieti e gli ordini di cui ai commi 2 e 3
(leggi: diffida ed obbligo di firma) a prescindere da qualsiasi urgenza e necessità.
La Cassazione ha rilevato che effettivamente l'art.6 della legge 401/1989 non è rispettoso dei requisiti di
costituzionalità richiesti dall'art.13 Cost. ed ha immediatamente trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale.
Non resta che attendere il "verdetto" di quest'ulteriore organo giurisdizionale, ma le premesse sembrano essere molto
incoraggianti...
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